La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO) ha più volte affrontato il tema della richiesta informazioni sui prelievi ematici ed in particolare se si possono effettuare prelievi ad una persona di sesso maschile.

Sono stati infatti formulati più pareri nel tempo dal consulente legale Avv. Anna Lagonegro, precisamente nelle seguenti date: 10/03/2016, 29/10/2018, 03/04/2020, 29/05/2020. Tutti i pareri esposti richiamano la stessa risposta, indicata qui di seguito.

La sentenza del 7.06/3.08.2018 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione – avente ad oggetto impugnazione di una pronuncia della Corte di Appello di Firenze con la quale un’ostetrica era stata dichiarata colpevole del reato di esercizio abusivo della professione di infermiere ex art. 348 c.p. – ha stabilito i seguenti principi:

-    I diversi e distinti profili di competenza della figura professionale dell’ostetrica rispetto a quella dell’infermiere;
-    La sussistente competenza dell’ostetrica ad espletare attività di pertinenza infermieristica solo se connessa alla propria attività professionale di assistenza alle gestanti, alle partorienti ed alle puerpere;
-    L’illegittimità del conferimento all’ostetrica, in modo continuativo, di mansioni infermieristiche scisse dall’ambito degli specifici compiti ai quali l’ostetrica è professionalmente chiamata.

La sentenza ha quindi confermato il conforme orientamento della Giustizia Amministrativa secondo cui l’esercizio dell’attività infermieristica da parte dell’ostetrica deve considerarsi legittimo solo se connesso all’attività demandata dalla legge a tale figura professionale. Infatti, nel confermare la competenza dell’ostetrica nella presa in carico di tutto il processo assistenziale della donna in gravidanza, compreso il parto, si delineano gli ambiti di legittimo svolgimento, da parte appunto dell’ostetrica, dell’attività infermieristica, limitandoli a quelli inerenti e connessi alle prestazioni ostetriche.

In concreto, può concludersi che:
•    Sussiste la competenza generale, indiscussa e indiscutibile, dell’ostetrica ad espletare l’attività di prelievo venoso circoscritta, però, all’ambito della propria attività e, quindi, in favore delle donne;
•    Occasionalmente e/o in caso di urgenza e necessità l’ostetrica può eseguire i prelievi venosi anche su soggetti di sesso maschile o comunque su donne che non sono sottoposte ad assistenza ostetrico-ginecologica;
•    L’attività continuativa di prelievo venoso scissa dall’ambito dell’assistenza ostetrico-ginecologica e rivolta indistintamente verso soggetti di sesso maschile e femminile può finanche rappresentare un demansionamento dell’ostetrica, con ogni connesso possibile effetto “rivendicativo” nell’ambito di rapporto di lavoro subordinato;
•    L’attività continuativa di prelievo venoso scissa dall’ambito dell’assistenza ostetrico-ginecologica e rivolta indistintamente verso soggetti di sesso maschile e femminile può dar luogo, seppure in via meramente eventuale, a fattispecie di esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p. rientrando nella competenza di medici e infermieri.”