Dal Giugno 1990 le ostetriche non hanno più la propria cassa di previdenza (ENPAO); per tale motivo è stato previsto l’obbligo di aprire la posizione previdenziale nella gestione artigiani e commercianti, entro 30 gg dall’apertura della Partita IVA.
L'ostetrica/o libero professionista (con partita IVA) è tenuta all'iscrizione Inps commercianti, senza possibilità di usufruire regime contributivo agevolato disciplinato all’articolo 1, comma 76 e seguenti, della legge n. 190/2014 ss.mm.ii., in quanto non esercente attività d'impresa.
Dal 2016, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, il reddito derivante dall'attività soggetta al regime forfettario, costituisce base imponibile ai fini previdenziali con una
contribuzione ridotta del 35% sul totale del reddito.
È importante sapere che, nonostante l’iscrizione nella gestione artigiani e commercianti,
NON è richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio.
Aggiornamento.
A seguito Consiglio Nazionale del 28/30 Novembre 2019, la FNOPO ha inviato quesito all'INPS riguardo la corretta posizione previdenziale in caso di libera professione. In attesa della comunicazione ufficiale dell'INPS, rimane valida l'iscrizione alla gestione commercianti.
Parere FNOPO pubblicato il 24/05/2021 - Ostetriche/i libero professioniste/i: Gestione Inps Commercianti o Gestione INPS Artigiani?
Circolare 32 del 16/05/2024 - Azioni FNOPO verso INPS a tutela della situazione previdenziale delle ostetriche libere professioniste