Il DL n. 172/2021 introduce l’obbligo di richiamo vaccinale per le/gli Ostetriche/ci e sposta l’onere delle verifiche dalle ASL agli Ordini Professionali.
Il  Decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 ha introdotto importanti misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, modificando la disciplina contenuta nel Decreto-legge n. 44/2021 in materia di obbligo vaccinale per gli esercenti un’attività sanitaria.
A seguire le principali novità che riguardano le/i professioniste/i iscritte/i all’Albo della Professione Ostetrica (aggiornamento del 30/06/2022).


Obbligo di sottoporsi a dose di richiamo
Il DL n. 172/2021 conferma l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 in vigore per le professioni sanitarie e per gli operatori sanitari e stabilisce che dal 15 dicembre 2021 tale obbligo si intende adempiuto con la “somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”.
Pertanto,  la/il professionista per la/il quale siano trascorsi almeno 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario ha l’obbligo di sottoporsi a dose di richiamo, anche se è ancora munita/o di un Green pass in corso di validità (sito web del Ministero della Salute)
L’obbligo vaccinale così formulato costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della professione.


Conseguenze in caso di inadempienza
In caso di inosservanza dell’obbligo è prevista la sospensione dall’esercizio della professione: a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, dunque, la sospensione sarà preclusiva dello svolgimento della professione in ogni forma, incluse le prestazioni a distanza e riguarderà anche chi non svolge l’attività professionale.
La sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa rimane in vigore fino all’adempimento dell’obbligo normativo o fino al 31 dicembre 2022.
Oltre alla sospensione dall’esercizio delle attività lavorative, l’ostetrica/o - a prescindere dalla sua età anagrafica - dal 1° febbraio 2022 è soggetta/o a una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00. La sanzione viene comminata dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.


Obbligo di vaccino ai fini della prima iscrizione all’Albo
Fino al 31 dicembre 2022 l’adempimento dell’obbligo vaccinale è condizione necessaria anche ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione nell’Albo professionale. Chi presenta domanda di iscrizione all’Albo, dunque, a corredo della propria istanza dovrà allegare copia della certificazione verde dalla quale possa evincersi il completamento del ciclo vaccinale primario e, nel caso siano passati più di 12 mesi dall’ultimo evento, la somministrazione della dose di richiamo.

Omessa o differita vaccinazione
Il DL n. 172/2021 prevede che la vaccinazione non sia obbligatoria e può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle  circolari  del Ministero della salute in materia  di  esenzione  dalla  vaccinazione anti SARS-CoV-2”. (Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021).

Le situazioni di irregolarità
Alla luce del nuovo obbligo, l'iscritta/o all’Albo della Professione Ostetrica si trova in una situazione di irregolarità quando, a prescindere dal concreto esercizio della professione, è interessata/o da una delle seguenti situazioni:
  • non è stato ancora avviato il ciclo vaccinale primario;
  • non è stato ancora concluso il ciclo vaccinale primario  (per le tipologie di vaccini che prevedono la somministrazione di due dosi);
  • è stato concluso il ciclo vaccinale primario ma sono passati più di 12 mesi dal momento della conclusione.

Il Decreto-legge 172/2021 trasferisce le competenze sulle attività di verifica dalle ASL agli Ordini di appartenenza, che sono dunque investiti di una funzione di controllo sulla condizione vaccinale delle/dei proprie/i iscritte/i e chiamati ad accertare il mancato adempimento dell’obbligo, con conseguente sospensione dall’esercizio della professione.
La procedura introdotta dal Decreto n. 172/2021 prevede, in particolare, che l’Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia, per il tramite della Federazione Nazionale Ordini della Professione Ostetrica che opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale Digital Green Certificate, esegua immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19, comprovanti l’avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2.
Nel caso in cui l’Ordine accerti una situazione di adempimento dell’obbligo normativo, non invierà alcuna richiesta alla/al professionista iscritta/o.
Di contro, nel caso in cui dalla piattaforma non risulti l’effettuazione della vaccinazione, inclusiva della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, l’Ordine, esclusivamente tramite PEC, inviterà l’interessata/o a produrre entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta:

  • la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure la certificazione di esonero/differimento dalla stessa ai sensi del comma 2 della medesima normativa succitata ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla comunicazione o, comunque, la documentazione circa l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. 
    Per ciò che concerne la certificazione di esonero/differimento, secondo le specifiche tecniche individuate dal DPCM 04.02.2022, dovrà essere in formato digitale e contenere espressamente:
    a) cognome e nome;
    b) data di nascita;
    c) identificativo univoco della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;
    d) malattia o agente bersaglio: «COVID-19»;
    e) la dicitura: «Soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.»;
    f) la data di inizio validità della certificazione;
    g) la data di fine di validità della certificazione, ove prevista;
    h) il codice fiscale del medico che ha rilasciato la certificazione;
    i) il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV) assegnato dal Sistema TS;
    j) l'ente di emissione della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19: Ministero della salute.

Decorso il termine assegnato, nel caso in cui sia accertata l’inadempienza dell’obbligo vaccinale, inclusivo della dose di richiamo, l’Ordine adotterà il provvedimento della sospensione dall’esercizio della professione, riportando l’indicazione nell’Albo professionale e dandone comunicazione alla Federazione Nazionale e al datore di lavoro della/del professionista interessata/o.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessata/o (all’Ordine e al datore di lavoro), circa il completamento del ciclo vaccinale primario e, per chi abbia completato il ciclo vaccinale primario, della dose di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, salvo eventuali proroghe.


Vaccinazione all’estero e/o guarite/i dall’infezione
Le/I cittadine/i che si sono vaccinate/i all’estero contro il SARS-CoV-2 o che sono guarite/i all’estero da COVID-19, se si trovano già sul territorio italiano, possono richiedere il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o per guarigione emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale e presentando, oltre al documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, la documentazione necessaria secondo la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.
Le/I professioniste/i che hanno contratto l’infezione da COVID-19 dovranno rivolgersi al proprio medico di medicina generale per ottenere la certificazione verde.

La norma in questione è già pienamente efficace e a partire dal 24 gennaio 2022 anche l’Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia dovrà dare attuazione alle disposizioni contenute al suo interno.

Per tale ragione, tutte/i le/i professioniste/i attualmente interessate/i da una situazione di inadempienza sono vivamente invitate/i a regolarizzare sin da ora la propria situazione rispetto all’obbligo vaccinale descritto, anche in assenza della formale comunicazione dell’Ordine.

Si raccomanda inoltre alle/ai professioniste/i attualmente in regola (perché hanno completato il ciclo vaccinale primario e non è ancora scaduto per loro il termine dei 12 mesi dalla somministrazione dell’ultima dose di vaccino o dell’ultimo evento), di prenotare per tempo la somministrazione della dose aggiuntiva, al fine di scongiurare il rischio di trovarsi in una situazione di inadempienza allo scadere del 12
° mese.

A partire dal 24 gennaio 2022, si richiede a tutti/e le/i professioniste/i di non inviare alcuna certificazione in assenza di una esplicita richiesta.
Si ribadisce che l’eventuale documentazione sarà richiesta esclusivamente  via PEC alle/ai sole/i professioniste/i non in regola con l’obbligo vaccinale, così come periodicamente segnalato dalla piattaforma governativa.

Per trasmettere la documentazione (certificazione di avvenuta vaccinazione, attestazione del medico di base relativa a esenzione o differimento, prenotazione della vaccinazione) è indispensabile attenersi alle tempistiche e alle istruzioni comunicate nell’invito eventualmente ricevuto. L’invio va effettuato esclusivamente via pec al seguente indirizzo: presidenza@pec.oporp.it

L’Ordine precisa che non procederà con l’esame di documentazione non richiesta e, alla luce del gran numero delle/dei professioniste/i interessate/i, informa che non potrà tenere in considerazione documentazione inviata attraverso canali diversi da quelli previsti o documentazione inviata prima della ricezione di un eventuale invito formale.


FAQ (Domande Frequenti)
  
No, non è necessario comunicare l’adempimento dell’obbligo, a meno che non venga espressamente richiesto. L’Ordine infatti riceve con cadenza periodica gli aggiornamenti della piattaforma governativa e, in automatico, acquisisce i dati relativi sulla regolarità delle singole posizioni. Se la posizione vaccinale è regolare non invia alcuna comunicazione formale alla/al professionista in regola.

Sì. Se sono passati più di 12 mesi dalla somministrazione dell’ultima dose, anche in caso di residua validità del Green pass, l’Ostetrica/o è tenuta/o a sottoporsi a dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.

Sì, ma nel rispetto delle tempistiche individuate dal Ministero della Salute, che attualmente prevedono una decorrenza minima di 12 mesi dall’ultima dose di vaccino per poter ricevere la dose di richiamo. Allo scadere del periodo, la piattaforma a disposizione dell’Ordine segnalerà automaticamente come inadempiente la/il professionista che non abbia ricevuto la dose aggiuntiva. Si raccomanda pertanto di prenotare in tempo utile la somministrazione della dose di richiamo, per evitare di trovarsi in una situazione di inadempienza allo scadere del 12° mese. Si ricorda che attualmente è possibile prenotare la somministrazione della dose di richiamo per una data successiva al 12° mese dalla somministrazione dell’ultima dose.

Non è necessario attendere la scadenza del termine per prenotare la dose di richiamo; infatti non soltanto è possibile prenotare la somministrazione della dose aggiuntiva prima della scadenza dei 12 mesi, ma è consigliato farlo non appena possibile. All’atto della prenotazione, il sistema della Regione Lazio proporrà le date utili.

La prenotazione della dose aggiuntiva dovrà essere effettuata attraverso il sito web Regione che fornisce assistenza sanitaria (e non attraverso l’Ordine). Per chi risiede nel Lazio è possibile accedere alla seguente pagina:
https://www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19

È necessario trasmettere il certificato di guarigione telematico (sistema TS) redatto dal medico di base,  ma soltanto a seguito di una esplicita richiesta da parte dell'Ordine. Informiamo che il Green pass attestante l’avvenuta guarigione, non ha più valore legale.

Soltanto a seguito di un’esplicita richiesta occorrerà trasmettere all’Ordine, nelle modalità indicate, copia della certificazione in proprio possesso.

La condizione di gravidanza di per sé non rientra tra le cause di omissione o differimento della vaccinazione. L’omissione o il differimento dell’obbligo possono essere disposte nel solo caso di accertato pericolo per la salute e in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, che dovranno essere attestate dal medico di medicina generale (cioè il medico di base).

È necessario attendere l’invito formale dell’Ordine per poter trasmettere la documentazione inerente all’omissione o al differimento ed è importante seguire le indicazioni che verranno fornite nell’invito.

Sì, l’obbligo riguarda la/il professionista a prescindere dal concreto esercizio della professione. In altre parole, l’obbligo di vaccinazione sorge in relazione all’iscrizione all’Albo.

No, la sospensione preclude lo svolgimento della professione in ogni sua forma, anche a distanza.

Qualora la procedura di sospensione sia già stata avviata, occorrerà fornire il certificato di guarigione telematico (sistema TS) redatto dal medico di base. Per trasmettere il documento occorrerà seguire le istruzioni contenute nell’invito formale.

La sospensione viene riportata sull’Albo Nazionale.

Lo svolgimento della professione quando è in corso il provvedimento di sospensione integra il reato di esercizio abusivo della professione, punito dall’articolo 348 del Codice Penale, e dà luogo inoltre a violazione disciplinare.

La sanzione di € 100,00 è applicabile a tutte/i le/i professioniste/i non in regola, a prescindere dall’età.