OBBLIGO VACCINALE
Chiarimenti

Gent.li Colleghe/i,
a seguito invito a prendere atto  dell’informativa riguardante l’obbligo vaccinale (v. newsletter n. 1 di Gennaio 2022 https://bit.ly/3KcEkf0), segnaliamo che l’Ordine,  essendo  investito di una funzione di controllo sulla condizione vaccinale delle/dei proprie/i iscritte/i, deve accertare quotidianamente tale regolarità sulla piattaforma nazionale  Digital Green Certificate del Ministero della Salute.
Nel caso in cui dalla piattaforma NON risulti l’effettuazione della  vaccinazione, inclusiva della dose di richiamo successiva al ciclo   vaccinale primario, l’Ordine deve inviare  all’iscritta/o, esclusivamente tramite PEC, l’invito a produrre entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta
il documento comprovante l'effettuazione  della vaccinazione
Oppure
· la  certificazione di esonero/differimento dalla stessa;
· la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a venti  giorni dalla data della comunicazione;
· la documentazione circa l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. 
 
È importante sapere che:
1.
· per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario è prevista la dose booster dopo 120 giorni dalla seconda dose;
· per i soggetti mai vaccinati è prevista la vaccinazione dopo 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico covid 19 positivo;
· per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario e sono guariti dal covid 19 è prevista la dose booster dopo 120 giorni dal test diagnostico positivo.
 
2. 
Per ciò che concerne la certificazione di  esonero/differimento, secondo le specifiche tecniche individuate dal DPCM 04.02.2022, dovrà essere in formato digitale (https://bit.ly/3DEOmmN)
 
3.
Anche la certificazione di guarigione deve essere in formato telematico (sistema TS) e deve essere redatta dal medico di base.
La certificazione verde non ha valore legale.
La documentazione va inviata esclusivamente via mail ordinaria a: info@oporp.it 
 
 
In assenza di tale invio, l’Ordine deve provvedere alla sospensione dall’Albo professionale con conseguente comunicazione a tutti gli organi istituzionali.
Si rammenta che l’iscrizione all’Albo è  obbligatoria ai fini dell’esercizio della professione ostetrica.

Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare la sezione dedicata (Professione - Obblighi iscritte/i all'Albo) presente sul sito (https://oporp.it/news/obbligo-vaccinale.htm)
 
              
OBBLIGO  COMUNICAZIONE
VARIAZIONE DATI
 
Al fine di una corretta tenuta delle  informazioni presenti in Albo, si ricorda  l’obbligo di inviare gli aggiornamenti  riguardanti:
· Residenza
· Recapito telefonico (tel./cell.)
· Mail ordinaria
· P. IVA (per le libere professioniste)
· Luogo di lavoro e mail di riferimento