Una delle più importati modifiche apportate dalla Legge è l’obbligo per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di assicurarsi per responsabilità civile contro terzi, anche per danni causati dal proprio personale a qualunque titolo operante presso le stesse.
Ancora, è previsto l’obbligo per ciascun esercente la professione sanitaria, operante a qualunque titolo in aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in strutture o in enti privati, di provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione. Il professionista deve assicurarsi, anche se è già coperto dalla struttura sanitaria, per tutelarsi dall’eventuale azione di rivalsa che potrebbe essere posta in essere dall’azienda nei suoi confronti (art. 1916 del Codice Civile).
La rivalsa è l’azione di recupero che viene posta in essere dall’azienda nei confronti del sanitario per l’importo versato al paziente o ai suoi familiari a seguito di un errore sanitario.
Mentre in caso di condanna al risarcimento dei danni per colpa lieve l’Azienda Sanitaria è tenuta a garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, in caso di condanna per colpa grave l’Azienda è obbligata per Legge a rivalersi sul professionista per il recupero delle somme versate.
Sulla scelta della polizza assicurativa è necessario fare delle valutazioni riguardo alcuni elementi:
- Copertura per colpa grave
- Retroattività: le polizze dovranno prevedere una retroattività di 10 anni, cioè dovranno valere per tutti i sinistri accaduti nei 10 anni precedenti la decorrenza della polizza;
- Ultrattività: in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale, dovranno essere garantiti tutti gli eventi accaduti durante il periodo di vigenza della polizza ma denunciati nei 10 anni successivi. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta da parte della compagnia assicuratrice.
Altri requisiti da prendere in considerazione possono essere:
- la tipologia di attività per cui si è assicurati (soprattutto nel caso della libera-professione)
- il massimale di copertura
- la copertura delle spese legali.