Per l'ostetrica che decide di avviare la sua attività in regime libero-professionale, è richiesta l'apertura della Partita Iva presso l'Agenzia delle Entrate, con il codice attività 86.90.29 (corrispondente al Codice Ateco "Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.)
La Legge di stabilità del 2015 e le successive modifiche hanno consentito di utilizzare dei regimi agevolati: attualmente è previsto il regime forfettario.
Riportiamo le parole scritte dall’Agenzia delle Entrate:
“Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Possono accedere al regime forfettario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente:
- abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata. Non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore. Inoltre, quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate.
- abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti. Alla determinazione del limite concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari
- il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. Rilevano, invece, nel calcolo del limite: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale degli stessi determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto. I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 euro i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro.
Cause di esclusione dal regime
Non possono avvalersi del regime forfettario:
- i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro). Questa causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2016”.
Per quel che riguarda la tassazione, i soggetti che aderiscono al regime agevolato determinano il reddito imponibile, applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO. Nel caso specifico il codice equivale al 78%, immaginando una spesa forfettaria del 22%. In sintesi, per coloro che si trovano in tale regime, non possono più essere detratte le spese reali avute durante l’anno, ma una quota forfettaria relativa al 22%. Si pagherà dunque un’unica imposta relativa al 15% del 78% del reddito, abbassata al 5% pre i primi 5 anni per le nuove start up.
Per ciò che riguarda l’IVA, le prestazioni sanitarie sono esenti IVA ai sensi dell'art.10, comma 18 del DPR 633/72; Le prestazioni non sanitarie come consulenze tecniche, insegnamento, docenze, etc sono soggette ad IVA con aliquota ordinaria 22%: per chi si trova nel regime agevolato, le prestazioni sono sempre esenti IVA. Inoltre, non è dovuta la ritenuta d’acconto, sempre a chi si trova in tale regime.
Nota sulla prestazione occasionale:
l’ostetrica, essendo una professione protetta, richiede l’iscrizione al suo Ordine e questo, per l’amministrazione finanziaria, potrebbe comportare automaticamente la necessità di possesso di partita IVA, anche per lo svolgimento di un solo atto professionale. Questo perché, seppure le prestazioni occasionali non prevedano una loro abitualità, l’iscrizione all'Ordine potrebbe significare che si è ritenuti comunque potenzialmente abituali, poiché essa rimane valida per tutto l’anno.
Se si ha l’intenzione di fare prestazioni occasionali esse devono esserlo nel modo più assoluto, e non ripetute: solo 1-2 atti professionali l’anno potrebbero essere accettati.